Decreto Ministeriale N.97 del 22 settembre 2023
Questa normativa introduce nuove modalità di tracciamento e gestione dei rifiuti per le aziende, e riguarda sia le realtà già attive nel settore sia le nuove attività.
Per comprendere meglio gli obblighi e le scadenze previste dalla normativa, riportiamo la seguente tabella semplificativa.
ALLEGATO – Tabella scadenze RENTRI
| 1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI | ||
| L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: | Data (art. 13, comma 1 D.M. 4 aprile 2023, n. 59) | Soggetti |
| lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) | a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 | Impianti di trattamento rifiuti Trasportatori di rifiuti Commercianti/intermediari di rifiuti Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti) Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti) Delegati |
| lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) | a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 | Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti) Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti) |
| lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) | a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 | Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti) Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti |
| 2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli | ||
| Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) | Data (art.9, comma 1 D.M. 4 aprile 2023, n. 59) | |
| I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). | a decorrere dal 13 febbraio 2025 | |
| 3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale | ||
| Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale | Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b D.M. 4 aprile 2023, n. 59) | |
| Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 | a decorrere dal 13 febbraio 2025 | |
| Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI | |
| Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI | |
| 4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale | ||
| Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale | Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8 D.M. 4 aprile 2023, n. 59) | |
| Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) | a decorrere dal 13 febbraio 2026 | |