Decreto Ministeriale N.97 del 22 settembre 2023

Questa normativa introduce nuove modalità di tracciamento e gestione dei rifiuti per le aziende, e riguarda sia le realtà già attive nel settore sia le nuove attività.

Per comprendere meglio gli obblighi e le scadenze previste dalla normativa, riportiamo la seguente tabella semplificativa.

ALLEGATO – Tabella scadenze RENTRI
 

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI  
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: Data (art. 13, comma 1 D.M. 4 aprile 2023, n. 59) Soggetti
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 Impianti di trattamento rifiuti Trasportatori di rifiuti Commercianti/intermediari di rifiuti Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti) Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti) Delegati  
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti) Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)  
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti) Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti  
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli  
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) Data (art.9, comma 1 D.M. 4 aprile 2023, n. 59)  
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). a decorrere dal 13 febbraio 2025  
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale  
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b D.M. 4 aprile 2023, n. 59)  
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a decorrere dal 13 febbraio 2025  
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 dalla data di iscrizione al RENTRI  
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 dalla data di iscrizione al RENTRI  
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale  
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8 D.M. 4 aprile 2023, n. 59)  
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) a decorrere dal 13 febbraio 2026